Come in tutti gli acquisti a distanza o a domicilio, anche negli acquisti online il consumatore può esercitare il diritto di recesso (o di ripensamento) e restituire i beni acquistati senza fornire alcuna motivazione al venditore.
Le imprese che intendono vendere online i propri beni e servizi ai consumatori devono essere organizzate per gestire correttamente questo diritto. Se non lo fanno, rischiano di subire sanzioni da parte dell’Autorità Antitrust.
Non sempre però c’è grande chiarezza su come funziona il diritto di recesso, specialmente nel caso di acquisti online. Pubblichiamo il link ad un contributo sulla materia pubblicato dall'avv. Francesco Foltran su Smartius Magazine.
La disciplina consumeristica disciplina in modo dettagliato la garanzia di conformità che il professionista è tenuto a prestare al consumatore per i beni venduti. Si tratta di una disciplina molto più garantista di quella prevista dal codice civile non solo per la vendita (artt. 1490 ss. cc.) ma anche per i contratti di appalto (1667 ss. c.c.), permuta e somministrazione che, ai sensi dell’art. 128 cod. cons., si considerano equiparati alla vendita.
Dopo la conclusione del contratto, il professionista è tenuto, secondo le regole generali in materia di obbligazioni contrattuali, ad adempiere con diligenza e buona fede agli obblighi che derivano dal contratto (art. 1218 c.c.). Anche il consumatore, in quanto parte, è tenuto a rispettare i propri obblighi nei confronti del professionista.
La legislazione consumeristica attribuisce tuttavia alcune particolari tutele al consumatore, che lo pongono in alcuni casi in una posizione di vantaggio rispetto al professionista. È questo il caso, ad esempio, del diritto di recesso, che nei contratti conclusi a distanza o fuori dei locali commerciali consente al consumatore il diritto di risolvere unilateralmente il contratto senza l’obbligo di fornire alcuna motivazione in deroga al principio di vincolatività del contratto sancito dall’art. 1372 c.c.
Il codice del consumo stabilisce poi norme speciali in materia di clausole vessatorie nei contratti di consumo. La disciplina delle clausole vessatorie è stabilita in via generale dagli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, a termini dei quali non sono efficaci se non sono espressamente approvate per iscritto tutte quelle clausole disposte unilateralmente da una parte ed incluse in condizioni generali, moduli e formulari che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, (i) limitazioni di responsabilità; (ii) facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze; (iii) limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni; (iv) restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi; (iv) tacita proroga o rinnovazione del contratto; (iv) clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Secondo la regola generale, queste clausole vessatorie – che sono tassativamente determinate dalla legge - non sono vietate, ma sono valide soltanto se la parte contro la quale sono state predisposte le approva specificamente e per iscritto.
La legge stabilisce alcuni particolari requisiti formali applicabili ai contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali.
Gli obblighi formali attengono in primo luogo alla fase precontrattuale. Ai sensi dell’art. 50 cod. cons. il professionista deve fornire tutte le informazioni previste dall’art. 49, co. 1 (v. §3.3) su supporto cartaceo o, se il consumatore e d’accordo, su altro mezzo durevole.
Il codice del consumo onera il professionista di fornire, al momento delle trattative per la conclusione del contratto, alcune informazioni relative alle caratteristiche del prodotto ed ai diritti che il consumatore potrà far valere nei confronti del professionista successivamente alla conclusione del contratto.
In particolare, sono previsti alcuni obblighi informativi generali relativi ai prodotti, che incombono sul professionista qualunque sia il tipo di bene o servizio fornito e qualunque sia la forma o il luogo di conclusione del contratto (artt. 6-12 codice del consumo). Norme specifiche sono altresì previste nel caso in cui il contratto sia concluso tra il professionista ed il consumatore al di fuori dei locali commerciali del professionista o sia concluso a distanza, come nel caso dell’e-commerce (art. 49 cod. cons.)
Norme specifiche sono poi previste in relazione a specifiche categorie di prodotti, come nel caso della vendita di prodotti alimentari, della vendita di prodotti finanziari o della vendita di servizi della società dell’informazione.
L’attività di vigilanza e repressione delle pratiche commerciali scorrette è affidata dal codice del consumo all’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM) ai sensi dell’art. 27 del codice del consumo, secondo un procedimento che può concludersi con l'applicazione di sanzioni pecuniarie particolarmente pesanti, ma che, se opportunamente governato, può concludersi anche in senso più favorevole al professionista, senza l'applicazione di sanzioni ma con l'approvazione di impegni a correggere le pratiche commerciali censurate.
L’art. 21 del codice del consumo definisce ingannevole ogni pratica commerciale basata su informazioni non rispondenti al vero, così come ogni pratica commerciale che, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più elementi essenziali (normativamente previsti) del rapporto di consumo, e che per l’effetto sia idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Gli imprenditori, anche quando pubblicizzano online i loro prodotti e/o ne promuovono la vendita attraverso siti e piattaforme di e-commerce devono evitare di tenere condotte commerciali che possono essere considerate come pratiche commerciali scorrette, che possono portare all'applicazione di sanzioni pecuniarie, anche pesanti, da parte dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e che possono inoltre danneggiare l'immagine del marchio o dei prodotti.
Nell’ambito dell’indagine avviata nel 2016 sul secondary ticketing, la Competition and Markets Authority britannica (CMA) ha reso nota l’imminente adozione di provvedimenti nei confronti di alcuni operatori online per violazioni della normativa a tutela dei consumatori. Mediante l’intervento annunciato, la CMA mira ad assicurare che i siti web per la vendita di biglietti online forniscano informazioni corrette e complete ai consumatori per quanto concerne in particolare: le limitazioni d’uso dei biglietti acquistati sul mercato secondario; l’identità del venditore (organizzatore dell’evento o rivenditore); i diritti contrattuali esercitabili da parte dei consumatori nei confronti del venditore dei biglietti; l’esatta collocazione del posto assegnato in relazione al biglietto acquistato.
The German Competition Authority (Bundeskartellamt) has launched a sector inquiry into the online price comparison websites.
The investigation focuses on comparison websites active in the area of travel, insurance, financial services, telecommunications and energy. By means of questionnaires sent to a large number of website operators, the Bundekartellamt is seeking information on topics such as rankings, financing, corporate links, reviews, availability or relevant market coverage, in order to uncover possible violations of consumer law provisions.