Come in tutti gli acquisti a distanza o a domicilio, anche negli acquisti online il consumatore può esercitare il diritto di recesso (o di ripensamento) e restituire i beni acquistati senza fornire alcuna motivazione al venditore.
Le imprese che intendono vendere online i propri beni e servizi ai consumatori devono essere organizzate per gestire correttamente questo diritto. Se non lo fanno, rischiano di subire sanzioni da parte dell’Autorità Antitrust.
Non sempre però c’è grande chiarezza su come funziona il diritto di recesso, specialmente nel caso di acquisti online. Pubblichiamo il link ad un contributo sulla materia pubblicato dall'avv. Francesco Foltran su Smartius Magazine.
Lo scorso 10 luglio la Corte di Giustizia ha pubblicato la propria decisione nella causa C-649/17 (Amazon EU), accogliendo le conclusioni alle quali era pervenuto l'Avvocato generale Pitruzzella, depositate lo scorso 28 febbraio, commentate su questo sito.
Lo scorso 28 febbraio sono state presentate alla Corte di giustizia dell’Unione europea le conclusioni dell’Avvocato generale Pitruzzella nella causa C-649/17 (Amazon EU), relativa all’interpretazione dell’art. 6, par. 1, lett. c) della direttiva 2011/83/UE (disposizione recepita nell’ordinamento italiano dall’art. 49 del Codice del consumo).
La questione riguarda essenzialmente l’interpretazione della direttiva, nella parte in cui stabilisce l’obbligo in capo al professionista di indicare al consumatore, prima della conclusione di un contratto negoziato fuori dei locali del professionista (e dunque anche nell’ambito del commercio elettronico) “l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui” .
In particolare, la Corte è chiamata a pronunciarsi se la disposizione della direttiva citata obblighi il professionista a mettere sempre a disposizione del consumatore un recapito telefonico e un numero di fax oppure, anche se dispone di una linea telefonica, se sia libero di fornire al consumatore altri canali e strumenti di contatto quali, ad esempio, un servizio di chat o un sistema di richiamata telefonica.
La disciplina consumeristica disciplina in modo dettagliato la garanzia di conformità che il professionista è tenuto a prestare al consumatore per i beni venduti. Si tratta di una disciplina molto più garantista di quella prevista dal codice civile non solo per la vendita (artt. 1490 ss. cc.) ma anche per i contratti di appalto (1667 ss. c.c.), permuta e somministrazione che, ai sensi dell’art. 128 cod. cons., si considerano equiparati alla vendita.
Dopo la conclusione del contratto, il professionista è tenuto, secondo le regole generali in materia di obbligazioni contrattuali, ad adempiere con diligenza e buona fede agli obblighi che derivano dal contratto (art. 1218 c.c.). Anche il consumatore, in quanto parte, è tenuto a rispettare i propri obblighi nei confronti del professionista.
La legislazione consumeristica attribuisce tuttavia alcune particolari tutele al consumatore, che lo pongono in alcuni casi in una posizione di vantaggio rispetto al professionista. È questo il caso, ad esempio, del diritto di recesso, che nei contratti conclusi a distanza o fuori dei locali commerciali consente al consumatore il diritto di risolvere unilateralmente il contratto senza l’obbligo di fornire alcuna motivazione in deroga al principio di vincolatività del contratto sancito dall’art. 1372 c.c.
Il codice del consumo stabilisce poi norme speciali in materia di clausole vessatorie nei contratti di consumo. La disciplina delle clausole vessatorie è stabilita in via generale dagli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, a termini dei quali non sono efficaci se non sono espressamente approvate per iscritto tutte quelle clausole disposte unilateralmente da una parte ed incluse in condizioni generali, moduli e formulari che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, (i) limitazioni di responsabilità; (ii) facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze; (iii) limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni; (iv) restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi; (iv) tacita proroga o rinnovazione del contratto; (iv) clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Secondo la regola generale, queste clausole vessatorie – che sono tassativamente determinate dalla legge - non sono vietate, ma sono valide soltanto se la parte contro la quale sono state predisposte le approva specificamente e per iscritto.
La legge stabilisce alcuni particolari requisiti formali applicabili ai contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali.
Gli obblighi formali attengono in primo luogo alla fase precontrattuale. Ai sensi dell’art. 50 cod. cons. il professionista deve fornire tutte le informazioni previste dall’art. 49, co. 1 (v. §3.3) su supporto cartaceo o, se il consumatore e d’accordo, su altro mezzo durevole.
Pubblichiamo la presentazione svolta dall'avv. Sara Gobbato il 2 febbraio presso Unindustria Treviso, sul tema "Clausole vessatorie nei contratti B2C: casi AGCM 2012-2017".
L'argomento deve essere monitorato dalle imprese anche in considerazione della segnalazione AGCM delle scorso novembre, con la quale l'Autorità ha chiesto che le siano attribuiti anche in questo ambito i poteri di diffida e sanzionatori detenuti in materia di pratiche commerciali scorrette (vd. AS1445 del 6.11.2017).
Lo scorso 14 novembre sono state presentate le conclusioni dell’Avvocato generale Michal Bobek nella causa C-498/16, Schrems c. Facebook, avente ad oggetto l’interpretazione degli articoli 15 e 16 del Regolamento CE n. 44/2001 (ora sostituiti dagli articoli 17 e 18 del regolamento UE n. 1215/2012) sulla competenza giurisdizionale in materia di controversie tra professionista e consumatore.
La prima delle due questioni sollevate dal giudice del rinvio riguarda la possibilità di qualificare come “consumatore” anche la persona fisica che, dopo aver aperto un account su un social media (nel caso di specie: Facebook) per uso personale, cominci ad utilizzarlo anche per condividere contenuti relativi alla propria attività professionale.
La seconda questione riguarda la possibilità di applicare le disposizioni del regolamento che disciplinano la competenza speciale in materia di controversie tra professionista e consumatore anche per far valere diritti che, pur nascenti da un contratto di consumo, siano stati ceduti a un terzo.
Con la sentenza del 25 gennaio 2017 nella causa C‑375/15, BAWAG, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha precisato a quali condizioni le comunicazioni effettuate per il tramite di un servizio di messaggistica interna di un sito possono rientrare nella nozione di “supporto durevole” e costituire un mezzo di comunicazione valido per le comunicazioni tra professionista e consumatore.