Ai sensi dell’art. 50, co. 2 cod. cons. il professionista è altresì tenuto a fornire al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole, compresa, se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione.
1. La nozione di “mezzo durevole”
Per “mezzo durevole” si intende qualunque supporto in grado di conservare in modo duraturo le informazioni e che non possa essere unilateralmente modificato dal professionista. Le comunicazioni trasmesse con il mezzo della posta elettronica o con altro servizio di messaggistica elettronica sono in generale assimilabili alla forma scritta. La giurisprudenza ha invece escluso che possa essere assimilata ad un mezzo durevole una pagina contenuta nel sito web del professionista, qualora quest’ultimo resti libero di modificare unilateralmente il contenuto delle informazioni ivi pubblicate.
La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha però considerato una valida forma di comunicazione su mezzo durevole la comunicazione trasmessa tramite il sito del professionista attraverso un servizio di messaggistica interno, che assicuri con ragionevole certezza che il professionista non possa alterarne il contenuto.
Le informazioni fornite al consumatore devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile.
2. I contratti conclusi con mezzi di comunicazione a distanza
Allorché il contratto sia concluso attraverso strumenti di comunicazione a distanza, anche elettronici, trovano applicazione le previsioni particolari previste dall’art. 51 cod. cons.
In particolare, quanto alle informazioni precontrattuali, il codice prevede che:
- il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili;
- per i contratti conclusi con mezzi elettronici che prevedono un obbligo di pagamento in capo al consumatore, il professionista è tenuto a comunicare, in modo chiaro e comprensibile i) le caratteristiche del bene o del servizio acquistati; ii) il prezzo finale comprensivo di imposte e spese di spedizione; iii) la durata del contratto e degli obblighi del consumatore prima dell’inoltro dell’ordine.
- il professionista è tenuto a fare sì che il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista; diversamente, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine.
- nei siti di commercio elettronico, il professionista è tenuto a comunicare al consumatore, al più tardi al momento in cui ha avvio la procedura per l’inoltro dell’ordine, le eventuali restrizioni relative alla consegna ed ai mezzi di pagamento accettati.
- se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il professionista fornisce, su quel mezzo in particolare e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l’identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto.
Successivamente alla conclusione del contratto, a norma dell’art. 51, co. 7 cod. cons., il professionista è tenuto a fornire al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio. La conferma dell’ordine deve comprendere: i) tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, a meno che il professionista non abbia già fornito l'informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e ii) se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore alla rinuncia al diritto di recesso relativi ad un contratto di vendita di un contenuto digitale.