Sono in vigore dal 26 maggio le norme che attribuiscono all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nuove competenze in materia di geoblocking ai sensi del Regolamento (UE) 2018/302.
Il Regolamento ha introdotto norme direttamente applicabili in tutti i Paesi UE volte ad impedire “i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti”. L'art. 7, par. 1 affida agli Stati membri il compito di designare uno o più organismi responsabili della sua adeguata ed efficace applicazione.
Ai sensi di quest’ultima disposizione, l’art. 6 della L. 37/2019 (“legge europea 2018”) ha introdotto il nuovo comma 9-bis dell’art. 144-bis del Codice del consumo.
È stato pubblicato nella GUUE del 2 marzo il Regolamento (UE) 2018/302 recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati (c.d. geoblocking) e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno.
Il Regolamento si applicherà a decorrere dal 3 dicembre 2018 (art. 11). In vista dell’approssimarsi di tale scadenza, ciascuna impresa è tenuta ad esaminare l’impatto delle disposizioni in commento sul proprio modello di business, al fine di valutarne le ricadute sulle relazioni commerciali B2C. Vediamone in sintesi gli aspetti più rilevanti.
Nella seduta plenaria del 6 febbraio, il Parlamento europeo ha approvato il testo del Regolamento che vieta le pratiche ingiustificate di geoblocking.
Il Regolamento dovrà ora essere sottoposto al voto formale del Consiglio e diverrà applicabile dopo otto mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno raggiunto un accordo politico in merito al testo del Regolamento che vieta le pratiche ingiustificate di geoblocking a danno dei consumatori che desiderano acquistare prodotti o servizi online all'interno dell'UE. Il testo finale del Regolamento verrà sottoposto al voto dell'assemblea plenaria del Parlamento europeo e diverrà applicabile dopo nove mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 30 giugno 2017 (Serie L 168) il Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (definito anche come o “Regolamento Netflix”), e fa il paio con il regolamento “Roaming” (Regolamento 2015/2120) ed il regolamento “Geoblocking” (proposta di regolamento COM (2016) 289, attualmente in fase di discussione), tutti volti a rimuovere gli ostacoli che i consumatori incontrano nella fruizione di servizi online e di e-commerce all’interno dello Spazio giuridico europeo.
Il regolamento troverà applicazione a partire dal 20 marzo 2018.
Il 10 febbraio 2017 la Commissione Industria del Parlamento europeo ha pubblicato gli emendamenti alla Proposta di Regolamento della Commissione europea in tema di Geoblocking.
La Proposta , presentata il 25 maggio 2016, fa parte delle azioni che l’Unione europea intende adottare per l’instaurazione di un “Mercato Unico Digitale” caratterizzato dall’assenza di ostacoli ingiustificati nelle transazioni per l’acquisto di beni e servizi tra Stati membri. In tale contesto, il Regolamento mira in particolare a limitare quelle forme di discriminazione dei consumatori basate sulla loro nazionalità, sul luogo di residenza o di stabilimento all’interno dell’Unione.
Gli obiettivi della Proposta rendono già di per sé evidente che il Regolamento produrrà impatti significativi nei confronti dei gestori di marketplace, siti e piattaforme di e-commerce, e specialmente di quelli che applicano forme di geolocalizzazione degli utenti e dei contenuti, limitando fortemente la possibilità di adattare le loro condizioni di fornitura di beni e servizi in ragione dello stato di provenienza del visitatore.