Il 10 febbraio 2017 la Commissione Industria del Parlamento europeo ha pubblicato gli emendamenti alla Proposta di Regolamento della Commissione europea in tema di Geoblocking.
La Proposta , presentata il 25 maggio 2016, fa parte delle azioni che l’Unione europea intende adottare per l’instaurazione di un “Mercato Unico Digitale” caratterizzato dall’assenza di ostacoli ingiustificati nelle transazioni per l’acquisto di beni e servizi tra Stati membri. In tale contesto, il Regolamento mira in particolare a limitare quelle forme di discriminazione dei consumatori basate sulla loro nazionalità, sul luogo di residenza o di stabilimento all’interno dell’Unione.
Gli obiettivi della Proposta rendono già di per sé evidente che il Regolamento produrrà impatti significativi nei confronti dei gestori di marketplace, siti e piattaforme di e-commerce, e specialmente di quelli che applicano forme di geolocalizzazione degli utenti e dei contenuti, limitando fortemente la possibilità di adattare le loro condizioni di fornitura di beni e servizi in ragione dello stato di provenienza del visitatore.
Le novità introdotte dal Regolamento
Ai sensi dell’art. 1 della Proposta, la disciplina in materia di geoblocking si applicherà nei confronti dei professionisti che offrono beni e servizi in un certo Stato membro in favore di clienti che:
(a) siano residenti in un Paese membro diverso da quello dove opera il venditore;
(b) siano stabiliti o residenti nello stesso Stato membro dove il professionista opera, ma abbiano la cittadinanza o la nazionalità di un Paese membro diverso;
(c) siano solo temporaneamente presenti nello Stato membro dove opera il professionista.
Rientrano nella nozione di “clienti” non soltanto i consumatori, ma anche quelle imprese che si rivolgano al venditore per acquistare beni e servizi per scopi diversi dal loro utilizzo diretto (art. 2, lett. c) della Proposta, come precisato dagli emendamenti della Commissione Industria).
L’art. 3 della Proposta vieta ai soggetti che vendono beni o servizi di bloccare o limitare l’accesso dei clienti alle proprie “interfacce online”, in ragione della nazionalità, del luogo di residenza o di stabilimento dei consumatori.
La proposta di regolamento definisce “interfaccia online” come qualunque software, compresi i siti web e le applicazioni, gestite dal venditore o per suo conto, che abbiano lo scopo di fornire al cliente l'accesso ai beni ed ai servizi del professionista con lo scopo di concludere una transazione commerciale in relazione a questi beni o servizi (art. 2, lett. e) della Proposta). Tale ampia nozione sembra dunque includere i siti web, i portali e le piattaforme di e-commerce gestite dal professionista nonché le app ed i programmi utilizzati per la conclusione di transazioni commerciali.
L’art. 3 vieta anche di reindirizzare i clienti a “versioni” delle proprie interfacce online, diverse da quelle che il consumatore ha scelto inizialmente di visitare, senza il suo esplicito consenso.
Si considera “differente versione” dell’interfaccia online del venditore ogni variante che differisca da quella alla quale il cliente abbia inizialmente effettuato l’accesso per layout dei contenuti, lingua utilizzata ed ogni altra caratteristica che la renda specificamente rivolta ai clienti di una determinata nazionalità o Stato di residenza.
Anche dopo il reindirizzamento, da effettuare in ogni caso con l’espresso consenso del cliente, è fatto obbligo al professionista di consentire al cliente di ritornare alla versione dell’interfaccia originariamente visitata.
Il blocco e le limitazioni all’accesso sono ammissibili soltanto nel caso in cui siano effettuate per motivate ragioni relative all’adempimento di obblighi derivanti dal diritto nazionale o dal diritto dell’Unione.
Non sembrano rientrare nel divieto normativo tutte quelle forme di reindirizzamento, pur fondate sulla localizzazione del visitatore, che rimandino a versioni mirror del sito originale e che siano effettuate unicamente per migliorare l’esperienza d’uso del visitatore.
L’art. 4 della Proposta disciplina le differenziazioni, operate nei confronti dei clienti, in relazione alle condizioni generali di contratto loro applicabili. I soggetti che vendono beni e servizi non possono differenziare le condizioni generali di accesso ai propri beni e servizi nel caso in cui:
(a) il venditore (direttamente o tramite suo incaricato) non consegna i beni in un diverso Stato membro;
(b) il venditore fornisce i propri servizi online salvo che si tratti di servizi aventi ad oggetto opere protette dal copyright. Tale previsione (che dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 2018) non è stata oggetto di sostanziali modifiche da parte della Commissione Industria del Parlamento europeo;
(c) il venditore fornisce servizi erogati direttamente al cliente in luoghi nei quali il venditore è stabilito o opera.
Ai sensi dell’art. 5 il venditore non può applicare diverse condizioni di pagamento (in ragione della nazionalità, luogo di residenza o di stabilimento del cliente) quando:
(a) i pagamenti sono effettuati per via elettronica tramite il medesimo sistema di pagamento;
(b) il pagamento avviene tramite procedura di autenticazione del cliente ai sensi della Direttiva 2015/2366/UE;
(c) i pagamenti sono effettuati in una moneta accettata dal venditore stesso (beneficiario del pagamento).
L’art. 6 sancisce l’automatica nullità delle pattuizioni contrattuali contrarie alle previsioni del Regolamento e concernenti le “vendite passive” (i.e. richieste dei clienti non sollecitate dal venditore).
Ai sensi degli artt. 7-8 gli Stati membri dovranno individuare le autorità nazionali competenti ad applicare il Regolamento e a fornire assistenza pratica ai consumatori quanto alla sua implementazione.
Legge applicabile e giurisdizione
Tra gli emendamenti proposti dalla Commissione Industria, suscita un certo interesse la modifica suggerita all’art. 1, par. 5, con la quale si intende evitare che l’eliminazione delle tecniche di geoblocking in conformità alle previsioni del Regolamento pregiudichi il professionista nei rapporti con i consumatori: per tale finalità, la modifica in questione rende applicabili le disposizioni speciali sulla legge applicabile e la giurisdizione previste dai Regolamenti n. 593/2008 e 1215/2012 nei contratti transfrontalieri tra professionista e consumatore.
In particolare, l’art. 6 del Regolamento n. 593/2008 prevede l’applicazione della legge dello Stato di residenza del consumatore (non necessariamente uno Stato UE) a quei contratti a distanza conclusi tra un consumatore residente in uno Paese ed un professionista residente in altro Paese che diriga le proprie attività, con qualsiasi mezzo, verso il Paese di residenza del consumatore o vari Paesi tra cui quest’ultimo. Nelle medesime ipotesi, l’art. 17 del Regolamento n. 1215/2012 prevede la possibilità per il consumatore di convenire il professionista dinanzi ai giudici del proprio Stato di residenza abituale nel caso in cui sorgano controversie relative al contratto di consumo.
L’emendamento proposto dalla Commissione Industria, che rende più esplicito il testo della proposta, aggiunge all’art. 1 par. 5 un ulteriore periodo: “In particolare, qualora un professionista, in conformità alle previsioni del presente regolamento, assicura ai clienti l’acceso alle proprie interfacce online senza distinzione rispetto alla loro nazionalità o luogo di residenza, non applica condizioni generali differenti nella vendita dei beni e nella prestazione dei servizi e non opera discriminazioni basate sui metodi di pagamento, non potrà essere considerato come se stesse rivolgendo la propria attività verso lo Stato membro dove il consumatore ha la propria residenza abituale o il domicilio, a meno che dall'esistenza di ulteriori elementi si possa desumere l'intenzione complessiva del professionista di rivolgere la propria attività verso quello Stato membro.”
Si previene così ogni possibile dubbio interpretativo che avrebbe potuto portare – anche per i contratti conclusi da professionisti che non intendono abitualmente rivolgere la propria attività all’estero – all’applicazione nei loro rapporti con il consumatore della legge dello Stato di residenza di quest’ultimo o a fondare la competenza giurisdizionale dello Stato di residenza abituale del consumatore, rendendo così più complessa ed onerosa per il professionista la gestione di tali rapporti contrattuali.
Iter legislativo
La bozza di Regolamento è attualmente in corso di esame da parte della Commissione Affari Legali del Parlamento europeo.
In esito al completamento del procedimento in corso, ai sensi dell’art. 11, il Regolamento diventerà applicabile allo scadere di 12 mesi (secondo il testo emendato dalla Commissione industria) dalla data di pubblicazione in GUUE.
I documenti ufficiali e le prossime scadenze dell’iter legislativo verranno pubblicati sulla pagina web corrispondente al numero di procedura 2016/0152(COD).