Con la sentenza del 25 gennaio 2017 nella causa C‑375/15, BAWAG, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha precisato a quali condizioni le comunicazioni effettuate per il tramite di un servizio di messaggistica interna di un sito possono rientrare nella nozione di “supporto durevole” e costituire un mezzo di comunicazione valido per le comunicazioni tra professionista e consumatore.
Lo scorso 10 gennaio la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento in materia di protezione dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche (ePrivacy) che dovrebbe sostituire la direttiva 2002/85/CE.
La proposta si innesta nel quadro della strategia per il Mercato unico digitale e fa seguito alle iniziative già assunte dalle istituzioni dell’Unione per il rafforzamento della tutela dei dati personali nello spazio giuridico europeo. L’effetto del regolamento dovrebbe essere quello di assicurare un quadro normativo uniforme in tutto il DSM, a beneficio degli operatori del settore, realizzando al contempo un elevato livello di tutela per il consumatore.
Il 15 settembre 2016 la Commissione europea ha pubblicato le risultanze preliminari dell’indagine conoscitiva sul commercio elettronico, avviata nell’ambito della Digital Single Market Strategy nel maggio 2015.
Mediante l’indagine, la Commissione vuole comprendere le restrizioni al commercio elettronico transfrontaliero, derivanti dalla prassi contrattuale ed in generale dalle condotte delle imprese, con riferimento alla distribuzione dei beni di consumo ed alla licenza dei contenuti digitali.
La Corte di giustizia (sentenza 21 dicembre 2016 nella causa C-618/15, Concurrence sarl c. Samsung Electronics France SAS, e Amazon Services Europe Sàrl) è tornata a pronunciarsi sulla competenza giurisidizionale in materia di illeciti civili commessi attraverso piattaforme di e-commerce, in applicazione dei criteri di giurisdizione previsti dall’art. 5, punto 3) reg. CE 44/2001 (oggi articolo 7, punto 2 reg. UE 1215/2012), relativa alla competenza giurisdizionale nel caso di illeciti civili dolosi o colposi, che attribuisce la competenza giurisdizionale al giudice del luogo ove l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.