A partire dal 1° gennaio 2021 entreranno in vigore alcune disposizioni del regolamento UE 2017/2454 in materia di cooperazione tra gli Stati membri in materia di lotta all'evasione ed all'elusione dell'IVA nel settore dell'e-commerce. In particolare, gli Stati membri dovranno identificare gli operatori che si avvalgono del regime speciale previsto per la materia e condividere con gli Stati membri alcune informazioni rilevanti. Di seguito sono ricapitolate le principali novità.
È stata depositata lo scorso 19 dicembre 2019 la sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea nel caso AirBnB (C-390/18).
Con tale pronuncia la Corte è stata chiamata a valutare se l’attività svolta dalla nota piattaforma potesse essere qualificato come servizio della società dell’informazione oppure se fosse qualificabile come una particolare forma di prestazione di servizi di intermediazione immobiliare.
In questo secondo caso, ai servizi offerti dalla piattaforma non sarebbe stata applicabile la direttiva 2000/31/CE, che limita fortemente la possibilità per gli Stati membri di ostacolarne la libera circolazione nello spazio europeo. Con la conseguenza che, per operare in Francia, la piattaforma avrebbe dovuto ottenere una licenza prevista dal diritto locale.
Sono state depositate il 30 aprile 2019 le conclusioni dell’Avvocato generale Szpunar nella causa C-390/18, relativa ad un rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la qualificazione dei servizi prestati dalla piattaforma Airbnb come servizio della società dell’informazione, in applicazione dei criteri enunciati dalla Corte di giustizia nelle sentenze relative al caso Uber (sentenza 20 dicembre 2017, causa C-434/15 e sentenza 10 aprile 2018, causa C-320/16).
Con tali sentenze era stato affermato il principio secondo il quale un servizio come quello offerto dalla piattaforma Uber, non limitato a favorire i contatti tra le parti per la prestazione di servizi di trasporto offerti dagli utenti, ma esso stesso creativo di una nuova offerta di servizi di trasporto e caratterizzato da un controllo pervasivo delle condizioni di accesso e fornitura del servizio, non potesse essere qualificato come servizio della società dell’informazione, ma come forma di prestazione di un servizio di trasporto pubblico. In conseguenza di ciò, è stata esclusa l’applicazione alla piattaforma della disciplina relativa ai servizi della società dell’informazione (direttiva 2000/31/CE e direttiva 2015/1535/UE) ed il servizio è stato attratto entro l’ambito di applicazione delle norme in materia di servizi di trasporto.
Le conclusioni dell’Avvocato generale portano ad una lettura restrittiva dei criteri enunciati dalla Corte con tali sentenze, considerati meramente “indiziari” e non tassativi, a favore di una valutazione più sostanziale e complessiva del ruolo svolto dalla piattaforma e dei servizi accessori offerti alle parti.
Le conclusioni dell’Avvocato generale, se condivise dalla Corte, consentiranno di precisare meglio le condizioni per l’applicazione della direttiva sul commercio elettronico nei confronti delle piattaforme elettroniche. Tale questione appare rilevante anche in relazione all’applicabilità delle proposte di regolamento attualmente in discussione, come la proposta di regolamento per la trasparenza e la tutela degli utenti professionali nell’ambito dei servizi di intermediazione online. Tale proposta, nella sua formulazione attuale, definisce infatti i servizi di intermediazione online come una specie di servizio della società dell’informazione. Sicché, qualora il servizio reso dalla piattaforma non fosse qualificabile in questi termini, le sue disposizioni, poste a tutela degli operatori professionali, non sarebbero applicabili.
This summer, European citizens will enjoy more digital rights than ever before. Following the end of roaming charges across the European Union last year, holidaymakers can now travel with their online TV, film, sports, music or e-book subscriptions at no extra cost. In addition, everyone across Europe can enjoy world-class data protection rules that ensure all Europeans have better control over their personal data.
On May 18th the European Commission published the results of the 2018 Digital Economy and Society Index (DESI), a tool which monitors the performance of Member States in digital connectivity, digital skills online activity, the digitisation of businesses and digital public services. The DESI Index reveals that the EU is getting more digital, but progress remains insufficient for Europe to catch up with global leaders and to reduce differences across Member States.
È stato pubblicato nella GUUE del 2 marzo il Regolamento (UE) 2018/302 recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati (c.d. geoblocking) e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno.
Il Regolamento si applicherà a decorrere dal 3 dicembre 2018 (art. 11). In vista dell’approssimarsi di tale scadenza, ciascuna impresa è tenuta ad esaminare l’impatto delle disposizioni in commento sul proprio modello di business, al fine di valutarne le ricadute sulle relazioni commerciali B2C. Vediamone in sintesi gli aspetti più rilevanti.
Nella seduta plenaria del 6 febbraio, il Parlamento europeo ha approvato il testo del Regolamento che vieta le pratiche ingiustificate di geoblocking.
Il Regolamento dovrà ora essere sottoposto al voto formale del Consiglio e diverrà applicabile dopo otto mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Lo scorso 25 gennaio la Corte di Giustizia si è pronunciata sul Caso Schrems relativo alla competenza giurisdizionale nelle controversie promosse dall'utente di un social network ed il gestore della piattaforma, aderendo alle conclusioni dell'avvocato generale, delle quali avevamo già dato conto.
Lo scorso 13 dicembre la Commissione europea ha pubblicato il primo rapporto sul funzionamento della propria piattaforma di Online Dispute Resolution (ODR) istituita dal Regolamento (UE) n. 524/2013 e lanciata nel febbraio del 2016 con l’intento di facilitare la risoluzione delle dispute – transfrontaliere e non - sorte tra professionisti e consumatori attraverso strumenti alternativi a quelli giurisdizionali.
Lo scorso 13 settembre la Commissione europea ha pubblicato la bozza di regolamento per l’istituzione di un quadro di libera circolazione dei dati non personali nell’Unione europea (COM (2017) 495).
La proposta di regolamento si integra con il Regolamento n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR), con la direttiva 2002/58/CE sul trattamento dei dati personali e la tutela della privacy nelle comunicazioni elettroniche (direttiva ePrivacy, che dovrebbe essere sostituita Presentata la proposta di regolamento presentata lo scorso 10 gennaio) e con la direttiva 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi di alcuni settori strategici (direttiva NIS).
Attraverso questi strumenti legislativi l’Unione intende favorire la sicurezza dei sistemi informativi e la circolazione dei dati, per favorirne l’utilizzo anche a fini economici da parte delle imprese dell’Unione nell’ambito di servizi come quelli di data storage, piattaforme di elaborazione dati in cloud o di fornitura di applicazioni as a Service (SaaS).