È stato pubblicato lo scorso 18 dicembre il testo della decisione del 27 giugno 2017, con la quale la Commissione europea ha comminato a Google una sanzione di 2,4 miliardi di euro per abuso di posizione dominante. Secondo la Commissione, Google ha abusato della posizione dominate detenuta nel mercato dei servizi di ricerca generale (general search services), favorendo su Google Search il proprio servizio di acquisti comparativi Google Shopping in violazione dell’art. 102 TFUE. L’abuso, ancora in corso alla data di adozione della decisione, è stato posto in essere nei mercati rilevanti di 13 Paesi membri dell’UE (fra i quali l’Italia) a partire dal 2008/2013.
Nelle oltre 200 pagine della decisione, la Commissione europea dedica alcune considerazioni - ai fini della quantificazione della sanzione - anche all’intenzionalità ed alla negligenza con le quali Google avrebbe commesso l’abuso. Sul punto viene scritto che Google non solo era consapevole di essere in posizione dominante nei mercati nazionali dei servizi di ricerca interessati, ma avrebbe dovuto essere a conoscenza dei principi che regolano la definizione del mercato rilevante in materia antitrust, acquisendo se del caso gli opportuni pareri legali in materia. Al par. 724 della decisione si legge in particolare che Google e la controllante Alphabet “ought to have been familiar with the principles governing market definition in competition cases and, where necessary, taken appropriate legal advice regarding the definition of the markets for general search services and for comparison shopping services”; per l’effetto, secondo la Commissione, Google ed Alphabet “could not have been unaware of the fact that the conduct constitutes an abuse of Google’s dominant position on each of the thirteen national markets for general search services in which the conduct takes place” (par. 726).
Con tali passaggi, la Commissione sembra richiamare l’attenzione delle imprese sulla necessità di adottare un’adeguata antitrust compliance in ottica preventiva ai fini della diligente impostazione delle strategie di mercato. Al di là delle peculiarità del procedimento che ha riguardato Google, la decisione pubblicata rinnova l’interrogativo anticipato da alcuni commentatori in precedenti casi[1]: fin dove può estendersi lo sforzo diligentemente richiedibile agli operatori economici - in campo antitrust - nei “mercati digitali”, i cui confini sono tanto più mobili quanto più rapida è l’evoluzione della tecnologia e delle propensioni dei consumatori?
[1] Ad esempio, E. Ocello, C. Sjödin e A. Subočs, What's Up with Merger Control in the Digital Sector? Lessons from the Facebook/WhatsApp EU merger case, in Competition merger brief 1/2015.