La Grande Camera della Corte di Giustizia, con sentenza del 7 marzo 2017, ha confermato la validità del trattamento IVA dei libri digitali forniti per via elettronica previsto dalla Direttiva 2006/112/CE.
Tale sentenza trae origine da un rinvio pregiudiziale promosso dalla Corte Costituzionale polacca la quale dubitava della validità dell’esclusione della fornitura di libri e di altre pubblicazioni digitali per via elettronica dall’elenco delle operazioni suscettibili di aliquote IVA ridotte.
In base all’art. 98, par. 2, della Direttiva IVA, gli Stati membri possono fissare aliquote IVA ridotte esclusivamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tassativamente indicate nell’Allegato III, che comprende al punto 6 la “fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche (compresi gli stampati, i fogli illustrativi ed il materiale stampato analogo, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), giornali e periodici, escluso il materiale interamente o essenzialmente destinato alla pubblicità”.
L’art. 98 della Dir. 2006/112/CE precisa che le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica, di cui non viene fornita una definizione ma solo un elenco indicativo comprensivo, a titolo esemplificativo, della fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati (allegato II della Direttiva).
La Corte di Giustizia ha affrontato per prima la questione pregiudiziale relativa ad un asserito vizio della procedura di adozione della Direttiva 2009/47/CE che ha modificato il punto 6 dell’Allegato III della Dir. IVA secondo la versione sopra riportata, ossia prevedendo l’applicazione dell’aliquota ridotta ai libri forniti su qualsiasi tipo di supporto fisico. Secondo il giudice di rinvio, la direttiva era stata adottata con una procedura speciale di consultazione viziata in quanto il Parlamento Europeo aveva espresso il suo parere su un testo di tenore diverso che faceva riferimento agli “audiolibri, CD, CD-ROM o qualunque altro supporto fisico analogo che riproduca essenzialmente le stesse informazioni contenute nei libri stampati” dunque il Consiglio avrebbe dovuto sottoporre il testo emendato ad una seconda consultazione prima di approvarlo.
La Corte ha richiamato i propri precedenti giurisprudenziali in cui aveva statuito che l’obbligo di consultare nuovamente il Parlamento Europeo sorge soltanto qualora l’atto adottato sia diverso nella sostanza da quello su cui è stato formulato il parere e ha rigettato la questione, osservando come la nuova versione del punto 6 dell’Allegato III fosse una mera semplificazione redazionale del testo sottoposto al parere del Parlamento Europeo.
Passando ad esaminare la seconda questione pregiudiziale, la Corte costituzionale polacca aveva richiesto di valutare la conformità del regime dei libri digitali forniti per via elettronica al principio di neutralità dell’IVA. La Corte di Giustizia, invece, ha ritenuto di riformulare la questione nel senso di esaminare il combinato disposto dell’art. 98, par. 2, della Dir. Iva e del punto 6 dell’Allegato III alla luce del principio di parità di trattamento enunciato nell’art. 20 della Carta di Nizza, fonte di diritto primario dell’Unione.
I Giudici UE hanno esaminato le suddette disposizioni mediante il classico rule of reason test: dapprima si sono interrogati sulla sussistenza di una disparità di trattamento e, successivamente, ravvisata una giustificazione a tale discriminazione fiscale, hanno valutato se sia proporzionata.
Quanto alla prima fase, la Corte ha stabilito che la fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico è contemplata nell’elenco delle operazioni suscettibili di essere soggette ad aliquota IVA ridotta con lo scopo di incentivare la lettura rilevando, a riprova di ciò, l’esclusione del materiale destinato alla pubblicità dal regime fiscale più favorevole.
Tenuto conto dello scopo di promuovere la lettura dei libri di testo, la Corte ha dunque ammesso che la fornitura di libri digitali per via elettronica costituisce una situazione comparabile a quella contemplata nell’allegato III e, di conseguenza, che la disciplina diversa delle aliquote IVA costituisce una disparità di trattamento.
Tuttavia, a giudizio della Corte di Giustizia, quest’ultima non viola il principio codificato nell’art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE poiché la sottoposizione ad aliquota IVA ordinaria è giustificata dal principio di certezza del diritto ossia da un obiettivo legittimamente perseguito dal legislatore fiscale, al quale va riconosciuto un ampio potere discrezionale nell’operare scelte politiche, economiche e sociali e nello stabilire un ordine di priorità tra interessi divergenti. Trattasi, più specificatamente, dell’esigenza di semplificare e rafforzare il regime IVA del commercio elettronico mediante norme chiare, semplici ed uniformi e di perseguire in modo coerente questa strategia.
La Corte, preso atto dell’obiettivo di agevolare i soggetti passivi e le amministrazioni fiscali nazionali nella determinazione dell’aliquota IVA da applicare ai servizi forniti per via elettronica e nella gestione della relativa imposta, ha concluso che la disciplina fiscale dei libri digitali forniti per via elettronica è idonea a raggiungerlo e proporzionata. L’esclusione di tali libri dall’elenco di cui all’Allegato III rappresenta, cioè, una misura necessaria, che non poteva essere sostituita dal legislatore fiscale europeo con un'altra ugualmente appropriata, senza pregiudicare l’unità e la coerenza del regime IVA del commercio elettronico. A tal proposito, la Corte di Giustizia ha commentato le due opzioni alternative, sia quella di assimilare ai fini IVA i libri digitali trasmessi su supporto fisico e per via elettronica, la quale avrebbe creato una disomogeneità fiscale all’interno della categoria dei servizi di e-commerce, sia quella di estendere l’aliquota IVA ridotta a tutti i servizi forniti per via elettronica, che avrebbe finito per discriminare fiscalmente i servizi tradizionali non ricompresi nell’allegato III.
La Grande Sezione ha messo comunque in rilievo le modifiche apportate alla Dir. IVA in materia di commercio elettronico e richiamato la Comunicazione n. 148 della Commissione del 7 aprile 2016 su un piano d’azione sull’IVA, quasi a voler rassicurare che la valorizzazione del commercio elettronico implicherà nel prossimo futuro anche l’introduzione di regole fiscali armonizzate più favorevoli.