News

Mostra articoli per il tag: Corte di Giustizia dell'Unione europea

Con la sentenza del 17 giugno 2021 nella causa C-800/19, Mittelbayerischer Verlag KG la Corte di giustizia dell’Unione europea ha fornito ulteriori precisazioni sui criteri per la determinazione della competenza giurisdizionale in caso di lesione dei diritti della personalità tramite la diffusione di contenuti online.

Pubblicato in News

Sono state depositate il 30 aprile 2019 le conclusioni dell’Avvocato generale Szpunar nella causa C-390/18, relativa ad un rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la qualificazione dei servizi prestati dalla piattaforma Airbnb come servizio della società dell’informazione, in applicazione dei criteri enunciati dalla Corte di giustizia nelle sentenze relative al caso Uber (sentenza 20 dicembre 2017, causa C-434/15 e sentenza 10 aprile 2018, causa C-320/16).

Con tali sentenze era stato affermato il principio secondo il quale un servizio come quello offerto dalla piattaforma Uber, non limitato a favorire i contatti tra le parti per la prestazione di servizi di trasporto offerti dagli utenti, ma esso stesso creativo di una nuova offerta di servizi di trasporto e caratterizzato da un controllo pervasivo delle condizioni di accesso e fornitura del servizio, non potesse essere qualificato come servizio della società dell’informazione, ma come forma di prestazione di un servizio di trasporto pubblico. In conseguenza di ciò, è stata esclusa l’applicazione alla piattaforma della disciplina relativa ai servizi della società dell’informazione (direttiva 2000/31/CE e direttiva 2015/1535/UE) ed il servizio è stato attratto entro l’ambito di applicazione delle norme in materia di servizi di trasporto.

Le conclusioni dell’Avvocato generale portano ad una lettura restrittiva dei criteri enunciati dalla Corte con tali sentenze, considerati meramente “indiziari” e non tassativi, a favore di una valutazione più sostanziale e complessiva del ruolo svolto dalla piattaforma e dei servizi accessori offerti alle parti.

Le conclusioni dell’Avvocato generale, se condivise dalla Corte, consentiranno di precisare meglio le condizioni per l’applicazione della direttiva sul commercio elettronico nei confronti delle piattaforme elettroniche. Tale questione appare rilevante anche in relazione all’applicabilità delle proposte di regolamento attualmente in discussione, come la proposta di regolamento per la trasparenza e la tutela degli utenti professionali nell’ambito dei servizi di intermediazione online. Tale proposta, nella sua formulazione attuale, definisce infatti i servizi di intermediazione online come una specie di servizio della società dell’informazione. Sicché, qualora il servizio reso dalla piattaforma non fosse qualificabile in questi termini, le sue disposizioni, poste a tutela degli operatori professionali, non sarebbero applicabili.

Pubblicato in News

In due conclusioni pubblicate il 10 gennaio, l’Avvocato Generale Szpunar si è espresso in merito all’ampiezza dell’obbligo di deindicizzazione gravante sui motori di ricerca ai sensi della Direttiva 95/46/CE. Nel primo caso (G.C. e a. / CNIL, causa C-136/17), l’Avvocato Generale ha affermato che il divieto di trattare dati di natura delicata imposto al gestore di un motore di ricerca obbliga quest’ultimo ad accogliere sistematicamente le domande di deindicizzazione.

Pubblicato in News

Il gestore, che abbia inserito nel proprio sito Internet il plugin di un terzo (come il pulsante «Like» di Facebook) il quale determina la raccolta e la trasmissione di dati personali dell’utente, è considerato corresponsabile del trattamento assieme a detto terzo (nella fattispecie la Facebook Ireland). La responsabilità congiunta dovrebbe tuttavia essere limitata alle operazioni per le quali esso codecide effettivamente in merito agli strumenti e alle finalità del trattamento dei dati personali.

Pubblicato in News

Ciascuno Stato membro dell’UE può considerare i servizi di pagamento mobile come «servizi economici di interesse generale» (SIEG), assoggettandoli a specifici obblighi di servizio pubblico. Ad affermarlo è la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 7 novembre 2018, Commissione v Ungheria (C-171/17).

Qualificare i servizi come SIEG genera rilevanti conseguenze: in presenza di determinati presupposti, infatti, i SIEG possono essere esentati dall’applicazione delle regole di concorrenza e libera circolazione previste dal TFUE e dalla Direttiva Bolkenstein 2006/123/CE.

Pubblicato in News
Martedì, 10 Aprile 2018 09:16

Uber: nuova pronuncia della Corte di giustizia

Il 10 aprile (causa C-320/16) la Corte di giustizia dell’Unione europea si è nuovamente pronunciata su UberPop, il servizio di Uber che - mediante un’applicazione per smartphone - mette in contatto conducenti non professionisti ed utenti che desiderano effettuare spostamenti in area urbana. Mediante l’app, Uber fissa le tariffe, riceve dal cliente il prezzo della corsa (per poi rimetterne una parte al conducente) ed emette le relative fatture.

Per lo svolgimento di tale attività, in Francia Uber è oggetto di un procedimento penale ai sensi degli articoli L. 31201 e seguenti del Code des transports, che puniscono con due anni di reclusione e 300.000 euro di pena pecuniaria l’organizzazione di sistemi che mettono in contatto clienti con persone che esercitano l’attività di trasporto in assenza delle debite autorizzazione.

Pubblicato in News
Venerdì, 26 Gennaio 2018 11:17

La Corte di Giustizia si pronuncia sul caso Schrems

Lo scorso 25 gennaio la Corte di Giustizia si è pronunciata sul Caso Schrems relativo alla competenza giurisdizionale nelle controversie promosse dall'utente di un social network ed il gestore della piattaforma, aderendo alle conclusioni dell'avvocato generale, delle quali avevamo già dato conto.

Pubblicato in News

Con la sentenza Coty Germany del 6 dicembre 2017 (C-230/16), la Corte di Giustizia si è pronunciata  sui requisiti che i sistemi di distribuzione selettiva di prodotti di lusso devono soddisfare per non violare il divieto di intese anticoncorrenziali stabilito dall’art. 101 del TFUE (i.e. il divieto degli accordi fra imprese, delle decisioni di associazioni di imprese e di tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno).

La sentenze trae origine da una controversia avanti al Tribunale Superiore del Land di Francoforte sul Meno fra la società Coty Germany GmbH, fornitrice di prodotti cosmetici di lusso, e la Parfümerie Akzente GmbH, distributrice autorizzata che commercializzava detti prodotti sia nei propri punti vendita sia on line, avvalendosi della propria vetrina elettronica oppure della piattaforma “amazon.de”.

Pubblicato in News

Lo scorso 17 ottobre la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sulla competenza giurisdizionale in relazione alle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno cagionato alle persone giuridiche per effetto della pubblicazione attraverso la rete di dati o informazioni inesatti (CGUE, sentenza 17 ottobre 2017, causa C-194/16, Bolagsupplysningen e Ilsjan, ECLI:EU:C:2017:554).

La questione portata all’attenzione della Corte era sorta in un caso in cui una società estone operante in Svezia aveva promosso in Estonia un’azione volta ad ottenere la condanna di un’associazione di imprese svedese per il danno subito per effetto della pubblicazione dei dati sociali in una black list di imprese non affidabili pubblicata su un sito gestito dall’associazione e per la pubblicazione nel connesso forum di commenti ed affermazioni infamanti nei riguardi della società e di una sua dipendente.

Era infatti dubbio se in una tale fattispecie il danneggiato potesse promuovere l’azione di risarcimento soltanto dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato di residenza abituale del convenuto o se potesse agire anche dinanzi alle autorità dello Stato membro di stabilimento.

Si trattava dunque di interpretare la regola sulla competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi, oggi enunciata dall’art. 7, punto 2 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (ed in passato dall’art. 5, punto 3 del Regolamento (CE) n. 44/2001) che stabilisce la competenza, in alternativa al foro dello stato di residenza abituale del convenuto, anche del giudice del luogo dove l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

Pubblicato in News

L’art. 146 della Direttiva IVA annovera fra le operazioni esenti dall’IVA, ossia che rientrerebbero nell’ambito di applicazione dell’IVA ma che non sono imponibili, le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dell’Unione Europea dal venditore o per suo conto. Le esportazioni non sono assoggettate all’IVA in applicazione del principio di destinazione, in base al quale l’imposta sul valore aggiunto dovrebbe essere riscossa nel paese in cui il prodotto viene consumato. L’esenzione dall’IVA è estesa anche alle prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, direttamente connesse alle esportazioni.

Il caso che ha dato origine alla pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia in commento (C‑288/16) riguarda la Atek SIA, una società di trasporti e logistica che opera prevalentemente negli Stati baltici, e la società L.Č., entrambe aventi sede in Lettonia.

Pubblicato in News

Usiamo i cookies per offrirti la migliore esperienza possibile su questo sito. Continuando la navigazione o cliccando su "Accetto" autorizzi il loro uso.